OM canapa
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI
PRODOTTI
Il Municipio del Comune di Grancia
richiamati:
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gli articoli 1 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24.06.2002;
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il regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
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gli articoli 192 LOC e 44 RALOC
r i s o l v e
Art. 1 – campo di applicazione
La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Grancia.
Art. 2 – definizione
Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli articoli 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.
Art. 3 – divieti
La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, e nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:
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nel raggio di 300 ml da strutture sportive o ricreative;
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nel raggio di 300 ml da oratori, centri giovanili e parchi giochi pubblici e privati;
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nel raggio di 300 ml da chiese e luoghi di culto;
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nel raggio di 300 ml da istituti scolastici, asili nido e di prima infanzia pubblici e privati;
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nelle immediate fermate dei mezzi pubblici di trasporto (raggio 100 ml);
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nelle zone dove il Piano regolatore impone una destinazione a residenza primaria.
Art. 4 – entrata in vigore
La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore; eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.
Per il Municipio:
Il Sindaco Il Segretario
P.Ramelli F.Nasoni
Ordinanza adottata con Ris.Mun. 133 del 13.09.2017
Pubblicata agli albi comunali dal 19 settembre al 18 ottobre 2017.