OM lotta alla zanzara tigre
ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
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Il Municipio del Comune di Grancia;
– richiamati gIi articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
– richiamati gli articoli 114 e 147 del Regolamento organico comunale del 3 luglio 2009;
d e c i d e
Art. 1 scopo
La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.
Art. 2 principio
Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico, e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private, ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.
Art. 3 obblighi
I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:
a) svuotare settimanalmente l’acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
b) svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d’acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di Bacillus thuringiensis israelensis;
e) colmare con sabbia od altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l’acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.
Art. 4 ordini del Municipio
Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, interviene d’ufficio o su segnalazione alfine di garantire l’applicazione della presente ordinanza.
Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall’articolo 292 del Codice penale svizzero, per i casi di disobbedienza a decisioni dell’autorità o dei funzionari competenti.
Art. 5 inadempienze
In caso di inadempienza agli obblighi descritti all’articolo 3 della presente ordinanza, o ad altre disposizioni od ordini del Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all’interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.
Art. 6 sanzioni
Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00, sino ad un massimo di Fr. 10’000.00. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC).
È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.
Art. 7 entrata in vigore
La presente ordinanza è esposta agli albi comunali per un periodo di 30 (trenta) giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato.
L’ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.
Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 6 maggio 2015.
Per il Municipio
Il Sindaco Il Segretario
Z.Kayar F.Nasoni
Ris.Mun.68 del 29.04.2015