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OM lotta alla zanzara tigre

 

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

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Il Municipio del Comune di Grancia;

– richiamati gIi articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;

– richiamati gli articoli 114 e 147 del Regolamento organico comunale del 3 luglio 2009;

 d e c i d e

Art. 1 scopo

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, Aedes albopictus, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico, e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private, ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.

Art. 3 obblighi

I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

a)    svuotare settimanalmente l’acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla          settimana;

b)    svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente;

c)    svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole            raccolte d’acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);

d)    trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di Bacillus                  thuringiensis israelensis;

e)    colmare con sabbia od altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l’acqua        potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Art. 4 ordini del Municipio

Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, interviene d’ufficio o su segnalazione alfine di garantire l’applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall’articolo 292 del Codice penale svizzero, per i casi di disobbedienza a decisioni dell’autorità o dei funzionari competenti.

Art. 5 inadempienze

In caso di inadempienza agli obblighi descritti all’articolo 3 della presente ordinanza, o ad altre disposizioni od ordini del Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all’interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

Art. 6 sanzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00, sino ad un massimo di Fr. 10’000.00. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC).

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 7 entrata in vigore

La presente ordinanza è esposta agli albi comunali per un periodo di 30 (trenta) giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato.

L’ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 6 maggio 2015.

                                                                              Per il Municipio

                                                                Il Sindaco                         Il Segretario

                                                                Z.Kayar                            F.Nasoni

 Ris.Mun.68 del 29.04.2015